TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
E’ la somma che spetta di diritto al lavoratore dipendente, e che il datore di lavoro è tenuto a pagare nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro stesso.
La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che tale erogazione è dovuta indipendentemente dalla conoscenza di tutti i dati necessari per il calcolo.
Di conseguenza, anche la maturazione degli interessi e la rivalutazione monetaria, in caso di ritardato pagamento, maturano dal giorno in cui il credito potrà essere liquidato nel suo intero ammontare.
Come si calcola
Si deve sommare, in relazione ad ogni anno di lavoro, una quota pari all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5. La retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro (salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Poiché lo 0,5% di tale quota va all’Inps (come contributo per le prestazioni pensionistiche), la quota accantonata annualmente è pari al 6,91% della retribuzione utile.
Il 31 dicembre di ogni anno, gli importi accantonati vengono indicizzati, il tasso applicato è costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (Istat).
Il recente decreto legislativo sulla tassazione dei fondi pensione, ha modificato l’imposizione fiscale sul Tfr e, di fatto, anche il valore degli accantonamenti annui. Il 1 gennaio 2001 è stata introdotta una tassazione dell’11% sulla rivalutazione annua delle somme accantonate, riducendo, in questo modo, il valore della rivalutazione netta e di quella finale.
I dipendenti pubblici
Il valore della prestazione (nel settore pubblico) si calcola moltiplicando l’ultima retribuzione utile (quote percentuali diverse a seconda della voce retributiva e del settore di lavoro) per gli anni di servizio effettivi e riscattati. Il Trf deve inoltre essere esteso ai dipendenti pubblici, al fine di finanziare la previdenza integrativa (legge n. 335/95). Di conseguenza, (in base all’articolo 2120 del codice civile) il Trf è stato applicato, dopo il 30 maggio 2000, ai lavoratori assunti a tempo determinato); o dopo il 31 maggio 2000, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Per quel che riguarda i lavoratori già in forze, l’opzione (volontaria) per il Tfr doveva essere entro il 2001. L’istituto nazionale per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap), ha precisato, con la circolare n. 30/02 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002) determinati punti.
- Per la liquidazione del trattamento non occorre presentare domande da parte del lavoratore.
- Il Tfr è dovuto anche in caso di contratti che prevedono una durata minima di 15 giorni continuativi in un mese.
- Si possono cumulare più lavori a tempo determinato (purché, tra gli stessi, non ci siano periodi scoperti da contribuzione previdenziale).
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