Il licenziamento

Licenziamento

LICENZIAMENTO E CASSA INTEGRAZIONE

Il licenziamento (modalità di cessazione del rapporto di lavoro decisa dal datore di lavoro) varia sia in base ai motivi che lo hanno determinato, che a seconda del numero di lavoratori coinvolti. Ogni tipologia di licenziamento segue regole sue proprie.

L’attuale regolamentazione del licenziamento è il risultato di un’evoluzione legislativa avvenuta nel corso degli anni. In un primo momento, le limitazioni al potere del datore di lavoro erano competenza dei vari contratti collettivi.

L’accordo interconfederale (Confindustria/Cigl-Cisl-Uil) del 20.4.1965, ad esempio, permise al lavoratore licenziato di attivare una procedura di conciliazione con il datore di lavoro e con la partecipazione del sindacato. In questo modo venne costituito un collegio arbitrale di tutela. La prima legge (n. 604 del 1966) introdusse determinati requisiti di forma e determinati presupposti di giustificazione del potere di recesso dell’imprenditore (con più di 35 dipendenti), dichiarando illegittimo il licenziamento non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo.

L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n.300/1970) inserì innovazioni importanti tutelando il lavoratore, attraverso la reintegrazione nel posto di lavoro, contro il licenziamento ingiustificato. Tale normativa, però, è valida esclusivamente per i lavoratori dipendenti da grandi imprese.

Sotto le forti pressioni politiche degli anni ‘80, fu emanata la legge n. 108 del 1990, la quale amplia ulteriormente la tutela in favore del lavoratore, consacrando definitivamente il principio della giustificazione del licenziamento.

Licenziamento senza preavviso

Nel caso in cui il datore di lavoro licenzi un dipendente senza il dovuto preavviso, possono verificarsi diverse situazioni, a seconda dell’accettazione o meno del licenziamento da parte del lavoratore stesso. Se questi accetta, avrà diritto all’indennità di mancato preavviso. Parimenti, nel caso in cui fosse il datore di lavoro a rifiutare il preavviso da parte del lavoratore dimissionario.

Impugnazione del licenziamento

Affinché il licenziamento sia ritenuto valido è necessaria, oltre che una valida giustificazione, un’adeguata comunicazione in forma scritta (art. 2, co. 2° L. n. 108/1990). La motivazione deve essere data immediatamente dal datore. In caso contrario, il lavoratore può chiederla entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento: in questo modo il datore sarà tenuto a fornirne le cause entro 7 giorni dalla richiesta.

Qualora il lavoratore dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione (o dalla comunicazione delle motivazioni, nel caso la stessa fosse avvenuta posteriormente). L’impugnazione deve essere redatta in forma scritta, anche tramite lettera raccomandata indirizzata al proprio datore di lavoro (art. 6 della L. n. 604). In tal caso è consigliata l’assistenza dei sindacati.

Ad ogni modo, prima di rivolgersi al giudice, il lavoratore è obbligato a tentare la strada della conciliazione extragiudiziale con il datore, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della richiesta di giudizio. Nel caso in cui la conciliazione non venisse raggiunta, il giudizio prosegue di fronte al magistrato del lavoro.

In alternativa, le parti sono libere di affidare la decisione sulla legittimità del licenziamento ad un collegio arbitrale.


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