CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Garantisce il lavoratore in caso di perdita della retribuzione e sostiene le imprese in situazioni di difficoltà.
La cassa integrazione ordinaria viene concessa in caso di sospensione o contrazione dell’attività produttiva, in caso di eventi temporanei (non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori) o situazioni temporanee di mercato. Corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata in corrispettivo alle ore di lavoro non prestate.
L’importo del trattamento ordinario non deve oltrepassare il limite mensile massimo (stabilito annualmente). Ne hanno diritto: operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo (esclusi gli apprendisti).
I periodi di cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. Non possono, invece, usufruirne coloro che (essendo in cassa integrazione e senza averne dato precedente comunicazione alla propria Sede Inps), svolgono contemporaneamente attività retribuite.
Se tali attività vengono precedentemente rese note, la prestazione viene sospesa per tutta la durata dell’attività in questione.
Durata: il periodo massimo è di 13 settimane.
Sono possibili eventuali proroghe, fino ad un limite massimo di 12 mesi (in alcune aree territoriali 24). Per quanto riguarda le imprese appartenenti al settore edile e lapideo, la durata massima è di 13 settimane in caso di sospensione del lavoro e di 52 nei casi di riduzione dell’orario di lavoro.
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