Mobilità

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MOBILITÀ

La legge 223/91 prevede il licenziamento collettivo (mobilità), nelle specifiche condizioni previste.

Hanno diritto di richiedere la mobilità (per riduzione di personale, trasformazione di attività o di lavoro, oltre che per cessata attività o fallimento), le imprese che hanno avuto mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la domanda.

Di norma, la mobilità viene richiesta al termine dell’’utilizzo della cassa integrazione speciale. Non possono essere collocati in mobilità:

- lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
- apprendisti;
- lavoratori che svolgono attività stagionali;
- lavoratori che hanno diritto alla pensione di anzianità.

I titolari di assegno di invalidità possono optare per l’assegno o per la mobilità. Le imprese sono tenute ad informare preventivamente (specificando le ragioni di tale scelta) sia le rappresentanze sindacali aziendali, che i sindacati maggiormente rappresentativi.

Il datore di lavoro dovrà individuare i lavoratori da collocare in mobilità, in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell’’azienda. A seguito della messa in mobilità, il lavoratore viene iscritto in un’apposita lista, al fine di una garantirne un accesso al lavoro agevolato.

L’indennità è pari al trattamento di cassa integrazione (80% dello stipendio lordo fino ad un tetto massimo stabilito annualmente). Il lavoratore viene sospeso dalla mobilità nel momento in cui viene assunto a tempo determinato (o a tempo parziale).

Qualora fosse assunto con un contratto a tempo indeterminato, verrebbe cancellato da tale elenco.


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