Le ferie

Le ferie

Le ferie, un diritto per tutti…
Il diritto alle ferie retribuite è riconosciuto dal Codice Civile e dalla Costituzione (art. 36), che stabilisce che il lavoratore “ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.

Generalmente, tale periodo viene stabilito dal datore di lavoro, il quale dovrebbe tener conto sia delle esigenze dell’impresa, che degli interessi del lavoratore (secondo quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile 2° comma). Per evitare che la determinazione di tale periodo venga a scontrarsi con i diritti dei lavoratori, sono previsti determinati vincoli.

- Il periodo di ferie deve essere “possibilmente continuativo” (art. 2109), al fine di permettere al lavoratore l’effettivo recupero delle energie psicofisiche.

- Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite di 4 settimane all’anno (secondo decreto legislativo n° 213 del 19 luglio 2004). Di tale periodo 2 settimane, anche consecutive, devono essere godute durante l’anno di maturazione delle ferie stesse; le restanti 2 nei 18 mesi successivi a tale anno. Nel caso le esigenze produttive dell’azienda lo richiedessero, datore di lavoro e lavoratore possono anche stabilire diversi periodi di ferie separati, secondo quanto specificato nei contratti collettivi di lavoro.

Termini differenti possono essere stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi aziendali. Spesso i contratti collettivi di categoria prevedono un esame congiunto tra le rappresentanze sindacali per fissare il piano feriale.

Nell’ambito delle “ferie collettive”, quelle nelle quali il datore manda in ferie tutto o parte del personale, al lavoratore viene garantita la possibilità di scegliere un congruo periodo di tempo.

Nelle aziende dove esiste la rappresentanza sindacale aziendale (R.S.A.), il periodo delle ferie viene stabilito dalla Direzione, previo esame della compatibilità tra desideri dei lavoratori ed esigenze della produzione.

Il decreto legislativo 66/03 stabilisce che le ferie non godute non possono essere monetizzate; inoltre, i lavoratori dipendenti non potranno ricevere un indennizzo sostitutivo. Il periodo annuale di ferie retribuite non si potrà più “convertire” in denaro (ad eccezione dei casi di cessazione del lavoro, per i quali le ferie non sfruttate vengono liquidate nel trattamento di fine rapporto).

…non per tutti uguale

I DIRIGENTI

La Cassazione stabilisce che siano gli unici lavoratori dipendenti che possono rinunciare alle ferie volontariamente (per la grande autonomia di cui dispongono nell’organizzazione del proprio lavoro).

I LAVORATORI A DOMICILIO

Tutti i lavoratori (subordinati a tutti gli effetti) che svolgono la propria attività a casa loro o in locali di loro pertinenza, non possono godere delle ferie. Viene però sommata alla loro retribuzione una determinata percentuale (stabilita dai contratti collettivi), a titolo di indennità per le ferie e le festività non godute.

I LAVORATORI DOMESTICI

Se loro attività è inferiore alle 4 ore giornaliere continuative, hanno diritto ad un minimo di 8 giorni di riposo retribuito; possono diventare 15-25 (a seconda dell’anzianità di servizio o di inquadramento), nel caso di lavoratori che prestano la propria attività per più di 4 ore giornaliere.

I RAGAZZI DI ETÀ INFERIORE A 16 ANNI

Se lavorano come apprendisti, hanno diritto ad un periodo feriale di 30 giorni.

LE LAVORATRICI IN MATERNITÀ

E’ opportuno distinguere il congedo obbligatorio (precedente il parto), dal periodo successivo (facoltativo): durante il primo si matura il diritto alle ferie, durante il secondo no.

Sono da escludere (agli effetti di tale maturazione), anche i congedi parentali ottenuti dal lavoratore (padre o madre) per accudire i figli nei loro primi anni di vita.

LAVORATORI PART-TIME

Il diritto alle ferie retribuite, per i lavoratori part-time, cambia a seconda del tipo di contratto.

- Contratto a tempo parziale “orizzontale”: la riduzione dell’orario di lavoro (rispetto a quello dei lavoratori full-time), è calcolata in relazione all’orario giornaliero complessivo; il principio di non-discriminazione, invece, stabilisce che la durata delle ferie sia la stessa.

- Contratto a tempo parziale “verticale”: l’attività lavorativa è svolta per tutto il normale orario di lavoro giornaliero, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Il periodo di godimento delle ferie viene ridotto in proporzione all’attività lavorativa effettivamente svolta.

IL PERIODO TRASCORSO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Sia essa ordinaria o straordinaria, non dà diritto alle ferie se è a zero ore. Se, invece, è a orario ridotto, matura il diritto alle ferie e alla relativa retribuzione.


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