Gli studenti lavoratori

Studenti lavoratori

LE 150 ORE

I contratti nazionali, diversi per ogni categoria, disciplinano le modalità per poter usufruire complessivamente di 150 ore per frequentare corsi e lezioni per gli studenti lavoratori.

Sono suddivise in 50 ore annuali per tre anni e contrattualmente configurabili come “permessi straordinari retribuiti”, da godere solo a condizione che l’orario di lavoro e quello di frequenza vengano a coincidere (anche solo parzialmente).

Lo studente lavoratore dovrà presentare una richiesta alla direzione del luogo di lavoro, e le successive certificazioni. Quella mensile è vincolante per aver diritto ad ore retribuite per la presenza ai corsi di studio.

I TURNI AGEVOLATI

E’ un diritto che spetta a tutti i lavoratori, non in prova, che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici riconosciuti.

I PERMESSI GIORNALIERI

Sono previsti per sostenere gli esami. La concessione del permesso giornaliero retribuito è, per il datore di lavoro, vincolante.

Non esiste un limite al numero di tali permessi. Il lavoratore può usufruirne anche quando non vi sia coincidenza di orari (assenza per tutta la giornata).

Se per il sostenimento dell’esame è necessario recarsi in località distanti, il permesso può estendersi sino a coprire i tempi del viaggio.

Occorre certificare la presenza all’esame, con un qualunque attestato che rechi:

- Intestazione della sede universitaria (o dell’istituto);
- Data dell’esame;
- Esito della prova;
- Timbro o firma del professore (o dell'amministrazione universitaria).


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