Portatori di handicap

Portatori di handicap

La legge prevede le seguenti disposizioni finalizzate ad agevolare i lavoratori affetti da handicap.

I datori di lavoro (pubblici e privati) devono inviare agli Uffici competenti (da individuarsi nelle Amministrazioni Provinciali di ogni regione) un prospetto dal quale risulti:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
- il numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.


Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.

Il lavoratore affetto da handicap ha diritto ad usufruire di determinati permessi (“ad ore” o a “giorni”).
Il tipo di permesso richiesto può essere cambiato da un mese all’altro, previa modifica della domanda avanzata (comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92).

Tali permessi vengono coperti da contribuzione figurativa, oppure possono formare oggetto di versamenti volontari (v. nuovo art. 10 della legge n. 1204/71). Inoltre, il lavoratore disabile ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio: non potrà essere trasferito in altra sede senza il suo consenso. Per quel che concerne servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

Per coloro che prestano assistenza a disabili, sono previste dalla legge le seguenti agevolazioni.

La madre o il padre (anche se adottivo) di un minore affetto da grave handicap, ha diritto al prolungamento (fino a 3 anni) del periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

Tali periodi vengono retribuiti con un’indennità giornaliera pari al 30% dello stipendio; sono computati nell’anzianità di servizio (esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità). In alternativa, i genitori possono ottenere 2 ore di permesso giornaliero retribuito (fino al compimento del 3° anno di vita del bambino).

La legge (n. 104 del 5 febbraio 1992) prevede, se all’interno del nucleo familiare vi sono più soggetti affetti da gravi handicap, l’accumulazione di più permessi nell’arco del mese. L’accumulazione dei permessi è consentita anche per coloro che, oltre ad un figlio affetto da grave handicap, hanno anche un figlio ammalato di età inferiore ai 3 anni (legge n. 104/92 e n. 1204/71).

La madre lavoratrice dipendente (anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternità), può trasferire al padre il diritto ai permessi.
I giorni di permesso possono essere frazionati in mezze giornate.


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