CIG straordinaria

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CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Questo tipo di intervento può essere richiesto in caso di:

- ristrutturazione;
- riorganizzazione e riconversione aziendale;
- crisi aziendale di particolare rilevanza sociale (legge 675/77);
- dichiarazione di fallimento;
- emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.


Ne hanno diritto operai, intermedi, impiegati e quadri. Non possono beneficiarne gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazione lavoro e coloro che hanno un’anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a 90 giorni ed, infine, le lavoratrici durante il periodo di gravidanza (fino al compimento del primo anno del bambino). Sono interessate alla cassa integrazione straordinaria:

- imprese industriali (comprese edili ed affini) con più di 15 dipendenti o che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato più di 15 dipendenti;
- imprese artigiane con più di 15 dipendenti;
- imprese commerciali (in senso stretto) con più di 200 dipendenti;
- aziende appaltatrici, presso imprese industriali, di servizi di mensa o ristorazione, con più di 15 dipendenti;
-editrici di quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia.

Durata: il periodo complessivo non può essere superiore ai 36 mesi nell’arco di 5 anni. L’ammontare dell’integrazione salariale straordinaria corrisponde all’80% della retribuzione globale. Nel periodo di assenza (se se ne posseggono i requisiti) si ha diritto a percepire un regolare assegno per il nucleo famigliare. Tali periodi vengono riconosciuti utili d’ufficio sia per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti, che per la determinazione della misura delle stesse.


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