Polizza casalinghe

Polizza casalinghe

La legge sugli infortuni domestici (marzo 2001) prevede un assicurazione.

Si deve sottoscrivere una polizza obbligatoria che garantisce una prestazione solo in caso di inabilità permanente superiore al 33% e comunque non in caso di morte. Con un versamento annuale di 12,91 € potranno essere assicurati tutti coloro (che hanno tra i 18 e i 65 anni compiuti) i quali svolgono in casa “attività in via esclusiva”, “in via non occasionale” e “finalizzata alla cura delle persone che compongono il proprio nucleo familiare” (sono quindi comprese le coppie di fatto e le unioni omosessuali).

Il nucleo familiare “può essere costituito anche da una sola persona”.

Non possono essere assicurati coloro che, oltre ai lavori domestici, svolgono un’attività che comporta un’assicurazione obbligatoria di previdenza. Sono esclusi dalla copertura previdenziale:

- infortuni mortali;
- incidenti che non comportano un’inabilità superiore al 33%;
- incidenti non causati dal lavoro domestico;
- incidenti causati da calamità naturali (come il crollo degli immobili).

In caso di inabilità superiore al 33% la casalinga può chiedere una rendita vitalizia legata al grado di inabilità. Il calcolo della liquidazione della rendita si basa sulla retribuzione annua minima del settore industriale.

E’ possibile cumulare diverse invalidità (purché siano superiori al 33%).
Il calcolo della rendita mensile è stabilito in base alla percentuale di invalidità:

- invalidità del 33% - 168,36 €;
- invalidità del 70% - è di 644,02 €;
- inabilità del 100% - 919,81 €.


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