Maternità

Maternità

Le donne in gravidanza hanno diritto ad un periodo retribuito di astensione dal lavoro.

La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro, sempre se ciò non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del bambino, a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto.

L’astensione obbligatoria è prevista durante i 2 mesi precedenti la presunta data del parto (il riferimento è alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione), e durante i 3 mesi dopo il parto.

E’ inoltre possibile richiedere la maternità anticipata. A tal fine, occorre inoltrare un’apposita istanza (alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio), per ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal lavoro prima che inizi il periodo di astensione obbligatoria.

I casi in cui tale autorizzazione è prevista, sono i seguenti (2° comma dell’articolo 17 del decreto legislativo 151/01):
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le lavoratrici che hanno ottenuto l’autorizzazione alla maternità anticipata possono continuare a percepire l’indennità economica di maternità, esclusivamente nel caso in cui l’autorizzazione stessa fosse stata concessa per “gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.

Questa situazione, riguardando le condizioni fisiche della lavoratrice, impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e giustifica pertanto l’erogazione dell’indennità anche in caso di fine rapporto. In presenza delle altre 2 ipotesi, essendo le stesse connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta, in caso di cessazione del rapporto il presupposto per il rilascio dell’assegno viene meno.


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