Il contratto di lavoro parasubordinato regolamenta forme di collaborazione lavorativa:
- coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro;
- senza vincolo di subordinazione;
- svolte in modo continuativo.
Il lavoratore deve essere assicurato all’Inail. A stipulare tale tipologia contrattuale sono:
- i lavoratori a progetto;
- i collaboratori occasionali che lavorano in modo continuativo. La loro prestazione deve durare non più di 30 giorni (nel corso dell’anno solare) con il medesimo committente. Nello stesso lasso di tempo, il reddito percepito non deve superare i 5000 €.
La Legge 335/95 art. 2, riguardante i lavoratori parasubordinati, prevede che essi siano iscritti alla Gestione Separata Inps, tramite versamento di un contributo pari (nel 2004) al 17,80%, di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente.
Anche i lavoratori autonomi non iscritti ad altro Istituto Previdenziale si devono iscrivere alla Gestione Separata Inps, tramite versamento (interamente a loro carico). Entrambi hanno diritto ad alcune prestazioni erogate dall’Inps:
- indennità di maternità;
- indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero;
- assegno per il nucleo familiare.
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