Il contratto di inserimento

Contratto di inserimento

Tale tipologia contrattuale sostituisce il precedente contratto di formazione e lavoro (applicabile nelle pubbliche amministrazioni). Il decreto attuativo della Legge Biagi prevede, in questo modo, l’inserimento (o l’eventuale reinserimento) nel mercato del lavoro, tramite un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo.

Interessati ad un contratto di inserimento possono essere:
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.

Il contratto può essere indirizzato a:

- individui di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata, di età compresa tra i 29 e i 32 anni;
- lavoratori privi di un posto di lavoro, di età superiore ai 50 anni;
- individui che intendano riprendere a lavorare, trascorsi almeno due anni di inattività;
- donne (di qualsiasi età), che risiedono in aree geografiche il cui tasso di occupazione risulta essere più basso di quello maschile;
- soggetti affetti da gravi handicap.


Il contratto deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta; inoltre, dovrà indicare in modo esplicito il progetto individuale di inserimento.

La durata del contratto non può essere inferiore a 9 mesi, né superiore ai 18 (astensione per servizio militare o maternità non sono inclusi in tale calcolo). In coerenza con il progetto individuale di inserimento, può essere prorogato più volte (senza l’obbligo di allegare specifiche motivazioni).

Agevolazioni contributive sono previste per aziende che sottoscrivano contratti d’inserimento di durata non inferiore ai 12 mesi.


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