Job Sharing letteralmente significa “condivisione del lavoro” (o lavoro ripartito). Prevede che 2 persone si suddividano un lavoro a tempo pieno, a propria discrezione, in 2 o più fasce lavorative: questo non vuol dire, però, dare origine a due rapporti di lavoro diversi.
La forma scritta è obbligatoria.
Il datore di lavoro deve essere informato, almeno settimanalmente, della distribuzione dell’orario di lavoro da essi stabilita: in caso di assenza di uno dei 2, ha il diritto di pretendere lo svolgimento dell’intera prestazione da parte dell’altro.
Per quel che concerne prestazioni previdenziali ed assistenziali (e relative contribuzioni), esse vengono commisurate alla durata del lavoro. I contraenti vengono assimilati ai lavoratori a tempo parziale.
In caso di licenziamento o di dimissioni di uno dei due lavoratori: il rapporto di lavoro viene estinto anche per l’altro (a meno che ci si sia accordati diversamente con il datore di lavoro)
Le caratteristiche che differiscono il job-sharing dal part-time sono le seguenti:
- L’obbligazione in solido tra i 2 contraenti: presume un rapporto stretto di fiducia tra i lavoratori coobbligati.
- La ripartizione dell’orario di lavoro (in percentuale), tra i lavoratori interessati, con l’indicazione anche di giorno, mese e anno (anche qualora fosse possibile di modificarne la percentuale in qualsiasi momento).
Vantaggio per i lavoratori: maggior tempo libero a propria disposizione.
Vantaggio per l’impresa: produttività maggiore, minor assenteismo sul posto di lavoro.
Svantaggi: difficoltà a trovare un accordo sulla pianificazione del lavoro, come sulla distribuzione dei turni da effettuare, e di riuscire a stabilire un rapporto di fiducia reciproca.
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