Lavoro intermittente

Lavoro intermittente

Con il contratto di lavoro intermittente (obbligatoriamente in forma scritta), un individuo si pone a disposizione di un datore di lavoro, il quale ne può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha bisogno.

Riguardare lo svolgimento di prestazioni discontinue o intermittenti queste dovranno essere individuate dai contratti collettivi di lavoro o, in assenza, dal Ministero del Lavoro con apposito decreto ministeriale.

Il contratto può essere indirizzato a:

- disoccupati di età inferiore ai 25 anni;
- lavoratori che hanno subito un licenziamento, di un’età superiore ai 45 anni;
- lavoratori iscritti alle liste di collocamento presso i Centri Provinciali per l’impiego, di un’età superiore ai 45 anni.


I compensi previsti per il lavoratore sono di 2 tipi:

- se svolge l’attività lavorativa, egli ha diritto al normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi (in proporzione alla prestazione effettivamente eseguita), allo stesso modo dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni;
- se è in attesa di chiamata, dal momento in cui garantisce la sua disponibilità ad essere chiamato, egli ha diritto ad un’indennità di disponibilità stabilita dai contratti collettivi (che non può essere inferiore ad un minimo stabilito con decreto ministeriale).


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