Il contratto di Apprendistato è finalizzato alla formazione dei giovani ed al loro inserimento nel mercato del lavoro.
Obbligatoriamente in forma scritta, tale contratto deve contenere:
- prestazione lavorativa in oggetto
- piano formativo individuale
- qualifica da conseguire
Esistono 3 diverse tipologie.
- Contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione
E’ la forma più elementare, riguarda esclusivamente coloro che abbiano compiuto i 15 anni d’età. Può riguardare qualunque settore dell’attività lavorativa. Consente l’acquisizione di crediti formativi.
La durata massima è di 3 anni. La formazione dovrà essere sia interna che esterna all’azienda. Il datore di lavoro non può assumere un numero di apprendisti superiore al 100% delle maestranze specializzate; nel caso non ne disponesse, può assumere fino a 3 lavoratori con contratto di apprendistato. Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 c.c.
- Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale
Riguarda i giovani tra i 28 e i 29 anni d’età (e i diciassettenni qualificati professionalmente). E’ finalizzato all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Può essere stipulato per qualsiasi settore dell’attività. La durata minima è di 2 anni, quella massima 6. E’ possibile sommare i periodi di apprendistato, svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, con quelli dell’apprendistato professionalizzante.
- Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione
Questa nuova tipologia contrattuale può essere stipulata per qualsiasi settore. Riguarda coloro che abbiano tra i 18 e i 29 anni d’età (e i diciassettenni qualificati professionalmente). Al datore di lavoro verranno riconosciuti gli attuali benefici contributivi, la cui erogazione è soggetta alla verifica della formazione svolta, (secondo modalità definite dal decreto del Ministero del Lavoro).
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