Gli stage aziendali

Gli stage aziendali

Lo stage è un periodo di formazione presso una determinata azienda.

Rappresenta un’occasione importante per tutti i giovani che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo del lavoro.

In questo modo, viene loro offerta l’opportunità di acquisire le competenze specifiche di cui sono carenti.

Inoltre, tale esperienza lavorativa andrà ad arricchire il loro curriculum vitae.

ENTI PROMOTORI DI STAGE IN AZIENDA

- Agenzie regionali per l'impiego.
- Strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni.
- Università e istituti di istruzione universitaria.
- Provveditorati agli studi.
- Scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale.
- Centri pubblici di formazione e/o orientamento.
- Centri a partecipazione pubblica (per esempio centri organizzatori di corsi FSE).
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali.
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni.
- Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.

Poiché il giovane stagista affronta per la prima volta un’esperienza lavorativa, si tratta di un momento di formazione importante: per questo motivo non tutte le tipologie di enti sono comprese.

Quelli sopra elencati, infatti, dovranno garantire il corretto funzionamento dello stage predisponendo la convenzione, il progetto formativo e la copertura assicurativa, oltre che tutte le pratiche finalizzate a rendere lo stage utile ed in linea con le normative.

Coloro che non ne hanno il diritto, possono ricorrere all’aiuto di un ente promotore che stipula la convenzione.

Gli enti promotori nello specifico, oltre a predisporre e stipulare la convenzione di stage (DM 142/1998, art. 4, cap. 2), devono innanzitutto avviare il progetto formativo e di orientamento (DM 14271998, art. 4, cap. 2) e comunicare alle Regioni, all’ispettorato del lavoro e alle rappresentanze sindacali l’istituzione dello stage.

Affinché venga garantito il medesimo trattamento previdenziale riservato ai lavoratori, l’ente stipulante deve assicurare gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, e presso una compagnia assicuratrice per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi. Per le strutture pubbliche di collocamento, invece, il pagamento delle assicurazioni spetta al datore di lavoro (DM 142/1998, art. 3, cap. 1). L'assicurazione è pari al 9 per mille della retribuzione minima giornaliera.
L’ente promotore affida ad ogni stagista un tutor, affinché sia garantita l’effettiva formazione. Questi viene scelto tra i professionisti dell’azienda e ha il dovere di valutare l’esperienza svolta dallo stagista durante tutto il periodo previsto, stabilendo con lui un contatto diretto e personale. Deve inoltre occuparsi della definizione degli aspetti operativi.
Durante il periodo previsto, lo stagista è tenuto ad assumere in comportamento che sia conforme all’impegno assunto all’interno dell’azienda in questione (in particolare seguendo il modello del “progetto formativo e di orientamento”, allegato al DM n. 14271998).

Dovrà quindi mantenere riservatezza riguardo ai processi produttivi (sia durante che dopo la propria permanenza) e rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. Inoltre, deve seguire le indicazioni datagli dal proprio tutor, al quale può far riferimento per qualunque esigenza di tipo organizzativo.

L’importanza di questa esperienza è stata riconosciuta dallo stesso Ministero del Lavoro che, ai fini della riforma del collocamento, ha attribuito allo stage il valore di credito formativo, al fine di tradurre lo stage in termini pratici e vantaggiosi. Tale strumento, infatti, consente di convertirlo in un determinato punteggio di diploma (per studenti del 5° anno di scuola media superiore), di esame, o di laurea. Può, in alcuni casi, addirittura sostituire del tutto un esame universitario.

Il credito formativo, in questo modo, certifica che l’esperienza svolta sia andata ad integrare le conoscenze
acquisite nell'arco degli studi, arricchendole. I singoli atenei universitari sono liberi di valutare come operare in tale conversione. Le scuole medie superiori, invece, si devono attenere alle regole dettate dal DPR n.323/1998, DM n. 34/1999 e DM n. 142/1998.

La durata dello stage varia a seconda del livello di studio nel modo seguente (art. 7 del decreto ministeriale 142/1998). Il periodo massimo per i soggetti fruitori è indicato con il numero dei relativi mesi.

- Studenti scuola secondaria: 4
- Studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea: 6
- Allievi degli Istituti professionali di Stato: 6
- Lavoratori inoccupati (o occupati a tempo parziale fino a d un massimo di 20 ore) e disoccupati: 6
- Studenti universitari e laureati da non più di 18 mesi: 12
- Studenti che frequentano dottorati di ricerca: 12
- Studenti che frequentano scuole di specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi: 12
- Individui svantaggiati (invalidi civili, psichici e sensoriali): 24


Warning: Smarty error: unable to read resource: "adsense-premium-down.tpl" in /home/web/sites/tipiace/lavoro.tipiace.it/httpsdocs/include/class/smarty/Smarty.class.php on line 1092
 
 
 

Articoli

 

Ti Piace vetrine