Assunzione extracomunitari

Assunzione extracomunitari

Il mercato del lavoro diventa sempre più multietnico. L’Italia, nell’arco di pochi anni, si è trasformata da luogo di emigrazione in paese di immigrazione.

La disciplina che regola l’ingresso ed il rapporto di lavoro del cittadino straniero proveniente da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, è dettata dalla legge 189/2002, che contiene modifiche ed integrazioni al D.Lgs 286/1998.

Il lavoratore extracomunitario avente un regolare permesso di soggiorno, può essere assunto con qualsiasi tipo di contratto ed è sottoposto a tutte le disposizioni legali e contrattuali applicabili ai lavoratori italiani.

IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il contratto di soggiorno è un accordo scritto stipulato dal lavoratore extracomunitario con il proprio datore: è essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno. Per quanto riguarda il lavoro subordinato, occorre sottoscrivere il contratto presso lo sportello unico per l’immigrazione indicando, tassativamente:
- la garanzia, da parte del datore di lavoro, della disponibilità di un alloggio per il lavoratore di dimensioni minime di 15 metri quadri;
- l’impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese relative al viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di origine.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato solo dopo la stipula del contratto di soggiorno per lavoro ed è di medesima durata. In ogni caso, tale periodo deve essere superiore a:

- 9 mesi per il lavoro stagionale;
- 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2 anni, per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.


Chi soggiorna regolarmente in Italia da almeno 6 anni, può ottenere la carta di soggiorno e può, in questo modo, sia entrare in Italia senza il visto, che svolgere nel territorio dello stato ogni attività lecita, compreso l’esercizio del diritto elettorale quando previsto dall’ordinamento.

DIRITTI E DOVERI

I lavoratori extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno, hanno diritto alle medesime garanzie costituzionali previste per i lavoratori italiani. Viene loro riservato lo stesso trattamento anche per quel che concerne adempimenti di tipo fiscale, contributivo, assicurativo e per l’inquadramento previdenziale e assicurativo. Hanno inoltre la possibilità di ottenere, tramite versamento di contributi, indennità di: malattia, maternità, disoccupazione, mobilità, oltre a ricevere assegni familiari e pensionistici.

STUDENTI LAVORATORI

Il permesso di soggiorno per motivi di studio viene rilasciato secondo modalità e procedure diverse in base al tipo di studi ed ha una durata massima di 1 anno. Consente di lavorare come dipendenti per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane) fino ad un massimo di 1040 ore in un anno.

LAVORO AUTONOMO

Occorre richiedere il relativo visto di ingresso. L’attività non deve, però, essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o comunitari. L’individuo deve dimostrare di disporre delle risorse adeguate allo scopo, e di possedere, se richiesto, autorizzazioni, licenze o l’iscrizioni in appositi registri.

La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia il visto d’ingresso solo dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Se presenti, ne certifica l’esistenza al fine della concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

LAVORO STAGIONALE

Il datore di lavoro deve presentare una richiesta nominativa presso lo sportello unico per l’Immigrazione. L’autorizzazione rilasciata ha validità da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 9 mesi. Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo e può convertire, qualora si presentino le condizioni, il suo permesso in permesso per lavoro subordinato.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Il procedimento di assunzione varia a seconda della conoscenza o meno tra datore di lavoro ed extracomunitario. Nel primo caso, il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico della provincia di residenza (o di quella in cui ha sede legale l’impresa) una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. Nel secondo, il nulla osta al lavoro deve essere richiesto attraverso le apposite liste di collocamento.

LAVORO SUBORDINATO

L’ingresso in Italia è, in ogni caso, limitato dalle quote annuali di stranieri ammessi nello Stato. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, vengono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo. Se l’individuo risiede all’estero e, quindi, non è ancora regolarmente presente in Italia, è necessario seguire una determinata procedura presso lo sportello unico per l’immigrazione. Essa è finalizzata ad ottenere il nulla osta al lavoro, il quale consente l’ingresso in Italia (dopo rilascio del visto e concessione del permesso di soggiorno).


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