LEGGE 626/94- SICUREZZA ANTINCENDIO
La prevenzione antincendio è, oltre che obbligatoria, di fondamentale importanza per qualsiasi tipo di azienda. Il pericolo d’incendio, infatti, è un rischio che va affrontato da qualsiasi organizzazione e da ogni datore di lavoro, al fine di tutelare la propria sicurezza e quella dei propri dipendenti. Pertanto, chi volesse aprire un’azienda o, semplicemente, controllare se essa rispetti tutte le normative vigenti su tale questione, può consultare gli articoli 12-13-14-15 e l’allegato II (Prescrizioni di salute e sicurezza per i luoghi di lavoro) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Tale decreto, infatti, ne regolamenta gli aspetti generali, ovvero, l’evacuazione dei lavoratori e il pronto soccorso.
Ai sensi dell’articolo 12 D. Lgs. n. 626/94 il datore di lavoro deve:
a) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti;
b) designare preventivamente e i lavoratori (che non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo) incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza;
c) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare (cfr. anche circolare del Ministero dell’interno del 29 agosto 1995 prot. n. P1564/4146 ) ;
d) formare i lavoratori designati (v. anche circolare del Ministero dell’interno del 29 agosto 1995 prot. n. P1564/4146 e Lettera circolare del Ministero degli interni prot. n. 770/6104 del 12 marzo 1997).
Fino «all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 13 del D. Lgs n. 626/94:
a) i luoghi di lavoro ricompresi nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/59, e nella tabella annessa al Dm 16/2/1982 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, soggetti all’obbligo di controllo da parte dei competenti organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, rimangono assoggettati alle normative e procedure vigenti a fini antincendio;
b) i luoghi di lavori ricompresi nella precedente lettera a), sono assoggettati alle specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente in materia (D.P.R. n 547/55, D.P.R. n. 128/59, D.P.R. n. 320/56 eccetera)» (Circolare Min. Lavoro 7 agosto 1995 n. 102).
L’Allegato II del D. Lgs. n. 626/94, recante Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, prevede alcuni obblighi precisi in materia di Rilevazione e lotta antincendio (punto 1):
- a seconda delle dimensioni e dell’uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l’incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme;
- i dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili;
- essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente;
- questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
Le norme di sicurezza antincendio di cui al D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, ed in particolare gli articoli 33-34 e 35, prevedono precisi obblighi penalmente sanzionati a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti delle aziende.
Ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 547/1955 essi devono adottare idonee misure di sicurezza atte a prevenire gli incendi e a tutelare l’incolumità dei lavoratori in caso di incendio.
Ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n. 547/1955 essi devono:
1) vietare al personale dipendente di fumare nei locali di lavoro nei quali esista un pericolo specifico di incendio;
2) non consentire o comunque impedire che vengano adoperati apparecchi a fiamma libera o materiale incandescente senza che siano state preventivamente predisposte idonee misure di sicurezza contro il pericolo di incendio;
3) predisporre idonei mezzi antincendio nel locale di lavoro, soprattutto quando sussistono specifici pericoli d’incendio [da notare che «l’art. 34 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 statuisce che nelle aziende o lavorazioni, in cui esistono pericoli specifici di incendio, devono essere predisposti idonei mezzi di estinzione; tale è un magazzino adibito a deposito di carta, fibra sintetica o materiale plastico, nel quale operai svolgono attività di carico, scarico ed imballaggio con autoveicoli; il pericolo specifico non è escluso dalla eventuale vastità dei locali ed è costituito da prevedibili situazioni di rischio per la possibile fuoriuscita di scintille dai tubi di scappamento degli automezzi o per la caduta di mozziconi di sigarette; il dovere di apprestare idonee misure antincendio sussiste inoltre, pur se l’azienda non sia soggetta a controllo preventivo dei vigili del fuoco, perché non compresa nell’elenco contenuto nel decreto presidenziale, emesso in base all’art. 36 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547», Cassazione civile, 22 maggio 1981, Grignoli];
4) mantenere in efficienza i mezzi antincendio;
5) sottoporre al prescritto controllo semestrale da parte di personale esperto gli apparecchi antincendio;
6) assicurare l’agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai locali pericolosi in caso di necessità.
Ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 547/1955 i datori di lavoro devono rendere edotti i lavoratori, mediante avvisi o cartelli chiaramente leggibili, del divieto di utilizzare acqua per lo spegnimento di eventuali incendi.
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